Hate speech
Società

Hate speech: il confine tra la libertà di parola e l’offesa

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Lo hate speech, tradotto per noi italici come “incitamento all’odio” è una categoria elaborata negli anni dalla giurisprudenza americana per indicare un genere di parole e discorsi che esprimono odio e intolleranza verso una persona o un gruppo, e che rischiano di provocare reazioni violente contro quel gruppo o da parte di quel gruppo. In genere, indica più ampiamente un’offesa di carattere discriminatorio che sia per razza, religione, genere o orientamento sessuale.  Alla base della condanna verso lo hate speech c’è la sottile linea di confine tra la libertà di parola e l’offesa. D’altronde tutte le democrazie tutelano il diritto alla libertà di espressione, ma dove finisce questa libertà? E può, tale diritto, essere arginato in un mondo virtuale in cui il controllo è estremamente limitato?

Hate speech e scudi virtuali.

Le piattaforme social sono l’ambiente ideale in cui le espressioni di odio proliferano. Parliamo di casi di prepotenza, violenza, arroganza, il tutto stimolato e tutelato dall’idea che il virtuale possa essere uno scudo più che valido dietro il quale l’utente si sente protetto e vive nell’illusione di non essere rintracciabile. L’utente “rabbioso” prova, poi, una liberazione dal senso di responsabilità, dal pensiero delle conseguenze, dalla percezione che a subire le sue offese ed i suoi insulti ci sia un altro essere umano. Forse, quando negli anni ’60 si profetizzava un mondo gestito da robot nel 2000 non si sbagliava poi così tanto: la tecnologia ci ha seriamente disumanizzati e resi certamente più freddi, insensibili, al punto da non soppesare le nostre parole perché non siamo “costretti” ad assistere alla reazione che esse provocano nel destinatario. Subentra, in chi offende, il senso di spavalderia, che, producendo consensi, sotto forma di like e commenti, conferisce quel senso di onnipotenza meramente virtuale che diventa una droga, una necessità.

L’insulto infondato è socialmente approvato.

Lo scorso anno, Generazioni Connesse e Skuola.net avevano portato avanti un’indagine sull’uso dei social da parte dei ragazzi, evidenziando che  il 40% di loro trascorre online più di 5 ore al giorno; l’80,7% degli adolescenti utilizza WhatsApp, il 76,8% Facebook e il 62,1% Instagram; il 14% degli intervistati che dichiara di non controllare mai se una notizia sia vera o falsa, dunque si lasciano facilmente influenzare dai titoli cosiddetti “acchiappaclick”. Ma ora viene il bello: l’11% degli adolescenti sostiene di approvare insulti rivolti a personaggi famosi perché si deve essere “liberi di esprimere ciò che si pensa” e il 13% ritiene di aver insultato virtualmente un personaggio famoso. Il personaggio famoso, per sua natura, è un bersaglio facile e al tempo stesso quasi inscalfibile, ma pur sempre un essere umano che fa i conti con manifestazioni di odio immotivato e gratuito. È utilizzato come capro espiatorio perché visto in un’ottica di irraggiungibilità. Ma dall’insulto verso un personaggio famoso ad un’offesa verso un compagno di scuola o un collega, il passo è brevissimo, se il concetto è basato sul diritto di esprimersi. E abbiamo preso dati che riguardano gli adolescenti. Ciò non vuol dire che il mondo degli adulti sia esente da casi simili.

Esiste una legge?

Come si regola lo Stato nei confronti dello hate speech? La legge n. 71 del 2017 è volta a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, con cui si intende «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni» (art. 1 comma 2). La legge non prevede sanzioni penali, ma misure educative e preventive e procedure di notice-and-take-down affinché i contenuti offensivi vengano prontamente rimossi grazie al contributo degli intermediari digitali. Quando, come nel caso del cyberbullismo, l’odio online è espresso nei confronti non di un gruppo, ma di una specifica persona, le fattispecie penalmente rilevanti sono quelle della diffamazione aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità (art. 595 c. p.) e della minaccia (art. 612 c. p.) eventualmente aggravata (art. 339 c. p.).

Margherita Sarno

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Margherita Sarno
Nata in una domenica di maggio, dedita agli studi linguistici trasformatisi poi in islamici, dopo la laurea diventa giornalista. Scrive per chi ama l’informazione pulita, per chi vuole ritrovarsi nelle parole che evocano sentimenti comuni e soprattutto per chi cerca la compagnia tra le righe.